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Estratto dallo statuto dell’EAI

 Art. 18 – L’assemblea

  • L’Assemblea è il massimo organo dell’EAI ed è organizzata su base democratica.
  • L’Assemblea è costituita dai fondatori dell’EAI e tutti i membri dell’EAI vi aderiscono in seguito.
  • Il rappresentante della persona giuridica dell’EAI è la persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica o il suo sostituto, con gli stessi poteri nei lavori dell’Assemblea.
  • L’Assemblea opera sotto il nome di Consiglio Adriatico Ionico.
  • Lo status di rappresentante del membro del Consiglio Adriatico Ionico è acquisito dietro presentazione di un atto scritto di nomina da parte dell’organo autorizzato del membro, secondo le procedure interne d’ogni paese.
  • All’Assemblea partecipano, in qualità di Membri onorari, anche gli ex-Presidenti dell’EAI.

Art. 19 – Ambito di lavoro e competenza

L’Assemblea dell’Associazione:

a) approva:

  1. lo statuto e le relative modifiche;
  2. altri atti generali necessari per il funzionamento dell’Associazione e le relative modifiche;
  3. il piano di lavoro e il piano finanziario per l’anno civile successivo;
  4. la dichiarazione di lavoro per l’anno civile precedente;
  5. la relazione finanziaria annuale;
  6. la decisione di ammettere nuovi membri e la concessione dello status di osservatore o istituzione di sostegno;
  7. la decisione di inclusione di federazioni, comunità, reti e altre forme di associazioni di collegamento;
  8. la decisione sulla modifica degli obiettivi e delle attività, delle attività economiche, e la cessazione della distribuzione dei restanti beni dell’associazione;
  9. la decisione sui cambiamenti di status;
  10. la decisione sulla distribuzione dei restanti beni dell’Associazione;
  11. la decisione sul conferimento di riconoscimenti pubblici dell’Associazione;
  12. ogni altra attività non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi.

b) elegge e revoca:

  1. il Presidente e il Vicepresidente;
  2. i membri del Comitato Esecutivo;
  3. il Segretario Generale su proposta del Presidente;
  4. i membri delle commissioni;
  5. il liquidatore.

c) valuta:

  1. l’attuazione dei programmi di attività e degli altri atti dell’Associazione;
  2. la relazione del Collegio dei Revisori;
  3. la relazione sul lavoro dell’Associazione;
  4. altre questioni di rilievo per le attività dell’Associazione;
  5. i ricorsi di secondo grado presentati dai membri.

d) definisce:

  1. gli elementi basilari della politica d’azione dell’Associazione compresi nei suoi programmi;
  2. il modo di assicurare, suddividere e usufruire dei mezzi a disposizione dell’EAI per realizzarne gli obiettivi;
  3. istituzione e poteri delle commissioni, così come la procedura per le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri.

Art. 20 – Sedute

  • Le sessioni dell’assemblea possono essere ordinarie, elettorali o straordinarie.
  • L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e di regola ogni volta a rotazione nel territorio di un diverso membro dell’EAI.
  • L’Assemblea può essere convocata su iniziativa dal Presidente, dal Comitato esecutivo, dal Collegio dei revisori oppure da almeno tre membri dell’EAI.
  • Le sessioni elettorali si tengono ogni due anni.
  • Le sessioni straordinarie dell’Assemblea si svolgeranno secondo necessità. La sessione straordinaria  includerà solo quelle questioni per cui è stata convocata. Il Presidente dell’EAI può convocare l’Assemblea straordinaria su sua proposta, su richiesta della maggioranza dei membri dell’associazione o su richiesta del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori per motivi fondati e messi per iscritto circa l’Assemblea straordinaria e l’ordine del giorno proposto.
  • Se il presidente non convoca l’Assemblea richiesta dai richiedenti di cui al comma precedente entro 15 giorni dalla richiesta, essa sarà convocata dal proponente.
  • Le sessioni dell’Assemblea sono condotte dal Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente.
  • L’Assemblea può eleggere una presidenza dei lavori a cui affidare lo svolgimento della sessione.
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione attraverso un invito scritto ai membri inviato almeno 30 giorni prima della seduta.
  • L’invito contiene informazioni sul giorno e sul luogo della riunione e l’ordine del giorno proposto. Insieme all’invito sarà spedito il materiale sui temi all’ordine del giorno. Il materiale di lavoro sarà inviato almeno 10 giorni prima della seduta.
  • Il presidente è responsabile dell’esecuzione delle decisioni e dei documenti approvati dall’Assemblea.

Art. 21 – Scadenza del mandato

  • In caso di scadenza del mandato degli organi dell’EAI, secondo il presente Statuto, essi hanno il diritto di convocare un’assemblea dell’EAI e l’Assemblea dell’EAI provvede a convocare tutti i membri.

Art. 22 – Decisioni

  • Una sessione dell’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei membri.
  • L’Assemblea di norma adotta le decisioni all’unanimità dei membri presenti, salvo nei casi in cui questo Statuto o altro atto adottato dall’Assemblea, prescriva una diversa maggioranza.
  • Le decisioni sulla modifica dello statuto possono essere prese se almeno la metà dei membri dell’Assemblea è presente.
  • Le decisioni sulla modifica degli articoli dell’Associazione sono adottate a maggioranza dei due terzi (2/3) di tutti i membri dell’Assemblea. Se un membro non è in grado di partecipare ad una sessione può essere sostituito da un delegato.
  • In via del tutto eccezionale, su proposta del Presidente, nel caso in cui un ritardato o una mancato svolgimento dell’Assemblea ha causato un danno ad un membro o all’EAI nel suo complesso, particolari questioni che rientrano nelle competenze dell’Assemblea possono essere affrontate su piattaforme elettroniche o tramite scambio di e-mail. Pertanto, le decisioni prese dovranno essere verificate nella sessione successive.
  • Le votazioni alle riunioni dell’Assemblea sono pubbliche. L’assemblea può decidere su alcune questioni con voto segreto.
  • Il verbale della riunione è trascritto per ogni sessione dell’Assemblea, ed è firmato dal segretario verbalizzante (Segretario Generale), e deve essere mantenuto in modo permanente negli archivi dell’EAI.
  • All’EAI possono aderire alleanze di associazioni, comunità, reti e altre forme di associazioni di collegamento. La decisione in merito è adottata dall’Assemblea.